mercoledì 13 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"


“Un Paese capace di futuro legge le risorse spese per l’infanzia e l’adolescenza come investimenti e non come costi.” (Anonimo)

I flussi migratori costituiscono una realtà sociale e giuridica ineludibile nelle dinamiche della contemporaneità.
I movimenti migratori hanno attraversato e ritmato il corso della civiltà, arricchendo di scambi e mescolanze la storia. L'epoca presente è caratterizzata da un fenomeno migratorio la cui tendenza predominante è costituita da uno spostamento dai Paesi del sud del mondo e dall'est europeo verso il più ricco occidente.

L’emergenza migranti che sta investendo l’Italia e, più nello specifico, l’aumentato numero di minorenni non accompagnati che ogni anno raggiungono le coste italiane ha indotto il nostro Paese a superare l’approccio emergenziale e a pianificare un sistema di governance con l’obiettivo di individuare, in una logica di sistema, interventi più idonei per la tutela dei minorenni non accompagnati e garantire in modo uniforme il loro diritto alla protezione, alla rappresentanza e all’accoglienza.

Nel 2016, sono stati oltre 25 mila i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle nostre coste. Il 92% degli under 18 arrivati e il 14,2% di tutti gli arrivi via mare. Una cifra record pari quasi al doppio di quella registrata l’anno precedente. La maggior parte proviene dall’Africa: al primo posto in graduatoria i giovani eritrei (3.714; il 15,4% dei minorenni arrivati nel 2016), seguono i gambiani (3.119; il 12,9%) e i nigeriani (2.932; 12,1%). Da notare che, di contro, è diminuito il numero di quelli giunti insieme ai genitori: 2.400 nel 2016, mentre erano stati 13.000 nel 2014. I dati sono stati diffusi dalla Fondazione ISMU che, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (15 gennaio 2017), ha deciso di dedicare un focus a questo particolare settore dell’immigrazione nel nostro Paese (per un'accurata anali si statistica del fenomeno migratorio in Italia, anche in relazione al tema in esame, alla data del 7 marzo 2017 e comparazione con gli anni precedenti cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_6_marzo_2017.pdf)

Per quanto attiene, invece, alla categoria dei “minori non accompagnati, si fa riferimento alla definizione data a livello internazionale dal Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dall’omonima Convenzio­ne, nel Commento generale n. 6 su Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagna­ti, fuori dal loro paese d’origine (2005), secondo cui per minori non accompagnati si intendono quei bambini, aventi un’età inferiore a diciotto anni – fatta eccezione per quegli Stati che prevedono un’età diversa per il raggiungimento della maggiore età – che sono stati separati da entrambi i geni­tori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità.

Per quanto attiene all’ordinamento interno, per minore straniero non accompagnato, “si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 1, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535). Oltre ai minori completamente soli, rientrano in questa definizione anche i minori affidati di fatto ad adulti, compresi parenti entro il quarto grado, che ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale secondo la legge italiana.

Lo status di “inespellibili, permette loro di aver diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno.
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni.

“Prima di diventare un immigrato, - adoperando la bella immagine di Amin Maalouf -  si è un emigrato; prima di arrivare in un Paese, si è dovuto abbandonarne un altro, e i sentimenti di una persona verso la terra che ha abbandonato non sono mai semplici. […] Parallelamente i sentimenti che si provano verso il Paese d’adozione non sono meno ambigui. Se ci si è venuti è perché vi si spera una vita migliore […] tale aspettativa è allo stesso tempo carica di apprensione di fronte all’ignoto”.

Ai minori stranieri non accompagnati in aggiunta alle norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori si applicano le norme riguardanti:

1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri é attribuita, come per i minori italiani, all’ente locale (in genere il comune);
2) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
3) l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.
Nel caso in cui entrambi i genitori esercenti la potestà manchino definitivamente o momentaneamente, dal nostro ordinamento sono previsti una serie di interventi a protezione del minore. Tali interventi, previsti ed applicati per i minori italiani come rimedi a situazioni eccezionali, hanno trovato una nuova e amplissima applicazione dedicandosi ai minori di origine straniera.
Per rispondere a questo eccezionale afflusso migratorio e all’aggravamento delle condizioni per la predisposizione di adeguate misure di accoglienza dei migranti, sono state previste dal Governo disposizioni straordinarie per fronteggiare lo stato di emergenza.

Il Parlamento ha recentemente approvato la legge 7 aprile 2017, n. 47 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”).

I primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina e affermano, tra gli altri, i seguenti principi:
1.   il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. Si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Il provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore;
2.   vengono disciplinate le procedure per l'identificazione del minore attraverso un documento anagrafico, avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche – consolari;
3.   viene prevista l’istituzione di un Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati;
4.   sono contemplate due sole tipologie: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari;
5.   fra gli istituti che l’articolato è volto a rafforzare vi sono anche quelli che, presso ogni Tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. In materia di accoglienza, viene previsto che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
6.   v’è, altresì, il riconoscimento di alcuni diritti ai minori non accompagnati, tra i quali quello all'assistenza sanitaria e al diritto all'istruzione.
In conclusione, si può affermare che il testo di legge in parola vuole privilegiare la continuità affettiva dei bambini rimasti orfani, prevedere il diritto ad un’adeguata assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria e disporre l’istituzione di un fondo di solidarietà in loro favore, così da assicurargli un sostegno nella formazione scolastica e universitaria, oltre la possibilità di un futuro impegno nelle Amministrazioni pubbliche.

Fabrizio Giulimondi








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