giovedì 20 luglio 2017

"CONCORDARE LA NORMA. GLI STRUMENTI CONSENSUALI DI SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA IN AMBITO CIVILE: UNA PROSPETTIVA FILOSOFICO-METODOLOGICA" DI FEDERICO REGGIO

Nessun tema può definirsi più attuale di quello dei percorsi alternativi ai procedimenti civili ordinari. Attenzione, però, che il “già detto” ed il “già sentito” non alberga in questo dotto lavoro monografico di Federico Reggio, “Concordarela norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico-metodologica” (Cleup). Il titolo è affascinante e profetico.  “Concordare la norma”: la mente va alle Assemblee parlamentari e regionali che approvano atti normativi che contengono norme. La mente in questo caso è fallace. “Concordarela norma” richiama altri tracciati, altre linee di pensiero. Una norma può essere sì costruita all’interno di un iter procedimentalizzato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari di Camera e Senato, ma può essere costruita anche entro il perimetro della volontà delle parti. La mediazione e gli Alternative Despute Resolution non sono solo algidi mezzi per rispondere a istanze di giustizia nel settore civile, ma esprimono una vera e propria nuova Weltanschauung del legislatore nel suo approccio al sistema giuridico privatistico. La norma non solo come disposizione eterodiretta da un organo a ciò costituzionalmente deputato, ma anche partorita entro l’incontro-scontro in una fase antecedente o contestuale alla lite processuale.
Il diritto come fruttificazione del dialogo e il dialogo come fonte feconda della norma: la norma nasce dal dialogo che include lo scontro che ripiana, poi, in una soluzione fornita nel disposto di una norma.
Il dialogo, in quest’ottica, non costituisce un’alternativa al diritto, né all’apporto professionale del giurista, bensì una categoria che innerva la struttura del primo e l’attività del secondo. Dialogo e diritto rivelano, ancora una volta – ricalcando lezioni di classica memoria – un inscindibile legame, in cui il diritto si pone a custode, promotore e ri-costrutture di una reciprocità intersoggettiva che, turbata dal conflitto, richiede rispetto e ripristino”.
La norma implica sinallagma, intersoggettività, regole che le parti processuali si pongono oltre il codice procedurale civile che vincolano loro stesse. Volontà che diventa vincolo e, quindi, norma che si impone alle parti che se la sono conferita.
“Una norma concordata” novella Weltanschauung di un diritto che partendo dall’ordinamento giusprivatistico si può estendere a quello giuspubblicistico e penalistico.
Andare verso il futuro attingendo dalle radici salde dell’antichità.
I dialoghi ci sospingono verso quelli di Platone e di Seneca. Il dialogo come metodo, come stanza di compensazione di interessi collimanti o in conflitto fra di loro, come strumento kantianamente razionale per individuare un percorso. Il dialogo è il percorso in forza del quale ed attraverso il quale le parti addivengono alla norma che si impongono: la maieutica socratica si manifesta attraverso il dialogo che “partorisce” una formula regolativa che in forza della volontà delle parti muta in norma: la metamorfosi di Kafka si proietta sul diritto per tornare, in forma di soluzione concreta, nella società.
Il giudice è l’amministratore che, terzo, interloquisce con le parti: con la mediazione viene sostituito da avvocati e soggetti privati, e il terzo, il mediatore, non è un soggetto chiamato a decidere quanto piuttosto il “maieuta del dialogo” che facilita il confronto fra le parti e la loro ricerca di una soluzione sostenibile, e possibilmente capace di creare un nuovo ordine concordato.
L’intuizione dell’Autore collega filosofia del diritto, metodo ermeneutico e creativo di norme e legislazione di rito civile: la mediazione civile è il fine; il lavoro di accurata ricerca di Reggio il cammino per giungerci.
La professionalità costituisce il momento di legittimazione del mediatore: più la professionalità di quest’ultimo si accresce più la sua figura ne viene legittimata dentro e fuori il rito: l’effetto deflattivo del carico giudiziario ne è il naturalia negotii.

Fabrizio Giulimondi

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