lunedì 3 aprile 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: SCHEMA SINTETICO SULLA LEGITTIMA DIFESA

LEGITTIMA DIFESA (PREVISTA DALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE: art. 52 c.p.)

TESTO Art. 52 c.p.
I comma.  Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
II comma. Nei casi previsti dall’art 614 (Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a)  La propria o altrui incolumità:
b)  I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
III comma. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
[I commi II e III sono stati introdotti dalla legge n. 59 del 2006]
L’art. 52 c.p. è una scriminante di reato o causa di giustificazione.
Per “scriminante” si intende quel meccanismo che rende giustificabile e non punibile un fatto costituente di per se reato ma che viene giustificato sulla base di un bilanciamento dei beni tutelati (se attenti alla mia vita io posso privarti della vita …).

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIFESA LEGITTIMA … quando sussiste?

1) Necessità di difendere (cosa?); 2) Un diritto proprio o altrui (da cosa?); 3) Una offesa ingiusta (quando?); 4) Pericolo attuale (come?); 5) Proporzione difesa rispetto all’offesa.
1) la reazione è necessaria per salvare il diritto minacciato. Inevitabilità della reazione in concreto. Giurisprudenza parla di impossibilità di operare una scelta diversa;
2) Per diritto si fa riferimento a: diritti personali (vita, incolumità), diritti patrimoniali (proprietà), diritti morali (onore, riservatezza). [N.B. sempre proporzione … non posso uccidere per un insulto ovvero per salvare il mio televisore]
3) L’offesa è ingiusta ogni volta che l’azione non è autorizzata, imposta o giustificata dal diritto. L’offesa non è mai ingiusta se chi si trova in stato di pericolo è stato causa di detta situazione e quindi si è posto egli stesso in una situazioni illegittima. [ad esempio come dice la Giurisprudenza: “in caso di scontro armato liberamente accettato come strumento di risoluzione di una contesa personale, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e conseguentemente, versando in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non ha il carattere dell’inevitabilità, non può invocare, a propria giustificazione, la necessità della difesa”.]
4) Il pericolo deve essere attuale nel senso di imminente e concreto non può essere futuro o ipotetico deve dunque sussistere nel preciso istante in cui vi è la reazione. 
5) La Proporzione è un bilanciamento di interessi tutelati e non ha nulla a che vedere con i mezzi utilizzati non si parla di uguaglianza di mezzi, la proporzione è relativa al diritto che si deve tutelare. (E’ assolutamente erroneo sostenere che se vengo minacciato con un coltello mi difendo con un coltello, se vengo minacciato con un bastone mi difendo con un bastone … la proporzione è nel bene che si tutela ovvero se io vengo minacciato di morte da chi è in grado di uccidermi a mani nude nulla vieta di reagire, in presenza dei presupposti, con una pistola o altra arma da fuco).

DIFESA LEGITTIMA E DOMICILIO AR 52 COMMA 2

La norma come modificata voleva estendere e presumere il concetto di sussistenza della proporzione nei casi di cui all’art 614 c.p. (violazione di domicilio).
Tale intento normativo è stato in parte attenuato da un’interpretazione Giurisprudenziale restrittiva che di fatto ha ricondotto la difesa legittima comunque ai casi in cui vi siano precisi requisiti in relazione all’aggressione di beni rilevanti.
La giurisprudenza sostiene:   
“In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge del 2006 hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità” (Cassazione Penale del 27 maggio 2010 n. 23221)

In breve:
·       anche laddove vi sia violazione di domicilio perché la difesa con uso delle armi possa dirsi legittima occorre:
a)  Che l’aggressore benché ancora dentro i luoghi di domicilio o esercizio commerciale non sia in fuga
b)  Che l’aggressore sia in grado di ledere ai beni personali e possibilmente armato
c)  Se vi sono alterative valide quali sottrarsi all’aggressione queste devo essere privilegiate
 Attenzione art 52 c.p. II comma specifica che le armi devono essere legittimamente detenute quindi si escludo armi clandestine quali quelle con matricole abrase.

IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMA DIFESA

DIFESA LEGITTIMA PUTATIVA:
Il codice penale prevede all’art 59 che se reagisco ritenendo sussistente la legittima difesa il comportamento non è punibile ( ad esempio viene inscenata una rapina da amici ed io ritengo che sia reale, mi viene puntata una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed io ritengo che sia vera, o ancora un soggetto si introduce in casa di notte tenendo la mano in tasca come a riprodurre una pistola…) insomma tutti quei casi in cui le circostanze oggettive facciano pensare anche se erroneamente che vi siano i presupposti per agire in stato di legittima difesa. Tutto ciò in assenza di COLPA.

ECCESSO COLPOSO:
L’art 55 del codice penale sanziona la condotta di chi all’atto di agire per legittima difesa (e non solo) ecceda colposamente nella propria reazione fuoriuscendo dai limiti consentiti e quindi andando oltre ciò che è consentito.
Se io vengo minacciato di lesioni e reagisco uccidendo l’aggressore quindi travalicando i limiti della legittima difesa, in relazione alla proporzionalità, sarò chiamato a rispondere del reato a titolo di colpa.
Il problema è l’individuazione del limite oltre il quale non è più consentita la mia reazione.   


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