martedì 27 novembre 2012

FABRIZIO GIULIMONDI AVVISO IMPORTANTE! SCADENZA ASSICURAZIONE RCA



Assicurazione RCA:
stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15
giorni di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di assicurazione.

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata
alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 (codice delle assicurazioni private-VEDI NOTA)], a molti  passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal 1 gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.
In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Fonte: www.laleggepertutti.it

NOTA


DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012 
 
                               Art. 22 
 
 
          Misure a favore della concorrenza e della tutela 
              del consumatore nel mercato assicurativo 
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo  170,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  170-bis  (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere
stipulato per  una  durata  superiore  all'anno  e  non  puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli  altri
contratti  assicurativi  eventualmente  stipulati  in  abbinamento  a
quello di assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel  rispetto  del  disposto
dell'articolo 170, comma 3. 
  3. Le clausole in contrasto con le previsioni di  cui  al  presente
articolo  sono  nulle.  La  nullita'  opera  soltanto   a   vantaggio
dell'assicurato.». 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
omissis
 
 

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