giovedì 2 agosto 2012

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 24 GIUGNO 2012


PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 24 GIUGNO 2012: VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO


RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:

L’ordinamento italiano attribuisce valore legale al titolo di studio. Per valore legale del titolo di studio si indica l’insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Gli effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico, consentendo il passaggio tra i vari gradi dell’istruzione, o esterni allo stesso, come requisito per l’accesso alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione.
E’ proprio l’art. 33, quinto comma, a stabilire la prescrizione di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
La legge che disciplina il settore risale al 1933 e abilita all’esercizio professionale coloro che abbiano superato l’esame di Stato al quale sono ammessi coloro che hanno conseguito presso l’Università il diploma di laurea corrispondente
A tale proposto va detto che l’obbligo di previo conseguimento di un determinato titolo di studio per l’accesso  ad alcune professioni deriva dal diritto comunitario, attuato dal d.lgs. n. 206 del 2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali .

RISPOSTA ALLA SECONDA  DOMANDA:

La Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO si è posta, fra gli altri, di consentire ai diplomati della scuola superiore di accedere alle università di tutti i paesi firmatari , di utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del lavoro e delle professioni degli Stati membri della Unione Europea; il possessore di un titolo di studio rilasciato da una delle Parti del trattato ha diritto e che il proprio titolo sia valutato dalle altre Parti.
Sussiste una distinzione fra i Paesi continentali che riconoscono il valore legale dei titoli di studio e quelli c.d. anglosassoni (regno Unito e Usa) che non lo riconoscono
Secondo la legge britannica il potere di rilasciare la laurea è riconosciuto ad organizzazioni che siano state in tal autorizzate o dal Privy Council mediante un atto chiamato Royal Charter o dal Parlamento. Il Privy Council è l’antico consiglio privato del Sovrano inglese. Oggi è l’organo di consulenza del Governo in materia di formazione. Il Royal Charter è l’atto mediante il quale vengono riconosciuti particolari status alle persone giuridiche.
Negli USA v’è la pratica dell’accreditamento in forza della quale il Dipartimento federale dell’educazione rende pubblica la lista delle Agenzie di accreditamento riconosciute. Le agenzie sono associazioni private che elaborano criteri di valutazione delle istituzioni educative statunitensi e verificano se tali criteri siano stati rispettati. Il loro inserimento nella lista delle agenzie riconosciute dal Governo indica che il Governo ritiene che esse siano autorità affidabili per quanto concerne la qualità della educazione offerta dalle istituzioni educative che esse accreditano.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA:

Il Campus mentis dell’allora Ministro della Gioventù Giorgia Meloni consiste nel far incontrare la domanda e l’offerta, aiutare i giovani a orientarsi sulle scelte migliori per il proprio futuro lavorativo. Nel 2009, con il progetto Global Village campus realizzato con l’università La sapienza di Roma 600 tra i migliori laureati italiani hanno partecipato a una esperienza unica di formazione, orientamento e incontro con le più importanti aziende italiane e straniere. Il 77 per cento dei partecipanti ha ricevuto una proposta di lavoro. L’operazione è stata replicata nel 2010 e oggi l’iniziativa continua su scala nazionale: oltre 20.000 studenti saranno coinvolti in campus mentis nel triennio 2011-2013.

Prof. Fabrizio Giulimondi


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