mercoledì 18 luglio 2012

RIFORMA FORNERO


 Economia Cristiana

RIFORMA FORNERO

Il Parlamento ha definitivamente approvato la riforma del mercato del lavoro privato.
La c.d. legge Fornero del 28 giugno 2012, n. 92  si propone “di realizzare  - come si esprime la relazione al disegno di legge – un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne; a ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione d occupazione; a contribuire alla crescita della produttività; a stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche attraverso il sostegno all’occupabilità dei lavoratori; a creare un sistema di tutele più universalistico”.
Il fulcro della riforma ruota intorno al concetto di flessibilità, sia in entrata che in uscita.
Mentre l’espressione flessibilità in uscita è un elegante eufemismo per ovviare alla   più schietta – ma brutale – parola “licenziamento”, per flessibilità in entrata si intende quel processo che porta allo snellimento della disciplina vincolistica delle assunzioni e alla introduzione di tipologie contrattuali nuove, nell’intento di rendere il mercato del lavoro più adeguato alle mutevoli esigenze della produzione e di facilitare così l’incontro tra offerta e domanda di lavoro.
Negli ultimi decenni i rapidi e continui cambiamenti della organizzazione economico-produttivo nei Paesi occidentali e, quindi, anche nel nostro, ha posto la questione della maggiore flessibilità del lavoro al centro del dibattito sociale e politico, direzionato ad incrementare il più possibile l’occupazione, specie nelle fasce sociali più disagiate.
A livello europeo l’espressione utilizzata è flexicurity, con la quale si vuole significare lo sviluppo di politiche che nel contempo favoriscano la flessibilità e assicurino una certa sicurezza per i lavoratori.
La Commissione europea configura il concetto  di flexicurity come  supporto per gli outsiders -  titolari di contratti a breve termine o irregolari o proprio disoccupati -  a trovare lavoro con situazioni contrattuali stabili, spingendo, però,  contestualmente gli insiders -  con occupazioni permanenti -  ad entrare nell’ordine di idee di poter  cambiare lavoro in caso di crisi dovuta a cambiamenti di natura produttiva-economica.
Tale espressione contiene anche l’obiettivo di conciliare il lavoro con la famiglia, cercando di adattare i tempi del primo a quelli della seconda.
Secondo la Commissione europea vi sono prove che gli Stati che hanno riformato i loro sistemi spostando gli interventi dalla protezione nel posto di lavoro a un aumento della indennità di disoccupazione, hanno determinato un incremento della occupazione,
In Italia il problema è stato affrontato per la prima volta con l’accordo sul lavoro siglato nel luglio 1993 tra Governo e le Parti sociali, cui sono seguiti provvedimenti legislativi, fra cui quelli di maggiore rilievo sono la legge Biagi del 2003 e la normativa  in esame.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane il caposaldo del sistema in parte qua, ma vi sono delle deroghe che vanno nel senso precedentemente indicato e, segnatamente, nell’ambito del c.d. lavoro a termine.
Tale categoria contrattuale  è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono non sussistere nella ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo determinato, obbligatoriamente   di durata non superiore a dodici mesi.
Prof. Fabrizio Giulimondi

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