domenica 3 giugno 2012

COMMISSIONI BANCARIE




Economia Cristiana



COMMISSIONI BANCARIE

L’art 6 bis del d.l. 201/2011 (c.d. “Salva Italia””), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha introdotto una nuova norma – l’art. 117 bis – nell’articolato del decreto legislativo  385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Quest’ultima  disposizione stabilisce, al comma 1, che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito sono costituiti da:
a)     una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di tale  somma;
b)     un tasso si interesse debitorio sulle somme prelevate.

Il comma 2 dell’art. 117 bis T.U.B., poi, disciplina gli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente. In tale ipotesi è previsto l’applicazione:
a)     di una c.d. commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b)     un tasso di interesse debitorio sull’ammontare dello sconfinamento.

Il comma 3 dell’art. 117 bis T.U.B. sanziona con la nullità le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: nullità parziale che non comporta, pertanto,  la nullità del contratto.
Creando una discrasia con quanto appena affermato,  l’art. 27 bis, inserito nelle legge di  conversione del d.l. 1/2012 (c.d. Cresci Italia” o “liberalizzazioni”), invece, commina la sanzione della nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
In sede di approvazione della citata legge di conversione  n.27 del 2012, con l’ordine del giorno n. 1 la Camera dei Deputati impegnava contestualmente il Governo ad emanare in tempi rapidi un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina di dell’art. 27 bis con quanto già previsto all’articolo 117bis del T.U.B..
In ottemperanza a tale impegno in pari data (24 marzo 2012) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 ( c.d. “Salva Banche”) contenente, fra l’altro disposizioni correttive all’art. 27bis del decreto “Cresci Italia”.  
Questo  provvedimento d’urgenza consente di salvare l’applicazione da parte  delle banche almeno di quelle commissioni che risultino, oltre che conformi al dettato dell’art. 117 bis del T.U.B., anche in linea con la disciplina amministrativa che dovrà essere varata dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio entro il 31 maggio 2012 (ma che al momento non risulta a chi scrive sia  stata ancora approvata).

Prof. Fabrizio Giulimondi

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