sabato 26 maggio 2012

LIBERALIZZAZIONE DEI CARBURANTI


 Economia Cristiana

Il decreto legge sulle liberalizzazioni (detto anche “Cresci Italia”) 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - con il solito ausilio del voto di fiducia - ha già visto una correzione nel settore delle commissioni bancarie in forza del provvedimento di urgenza approvato lo scorso 23 marzo dal Consiglio dei Ministri. Non sono poche le disposizioni che toccano da vicino la sfera di interesse degli imprenditori.

 L’art. 1 abroga le disposizioni che pongono vincoli per l’avvio di una attività economica, non giustificati da un interesse generale, oppure incompatibili, irragionevoli o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valoro costituzionali; le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche.

 Sempre l’art. 1 stabilisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in modo tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. Calando tali principi alla realtà vissuta intratteniamoci sui carburanti. In primo luogo, i titolari degli impianti di distribuzione possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore di carburanti, incrementando, in tale maniera, la concorrenzialità e l’efficienza del mercato. 

Tale scopo viene attinto anche mediante la liberalizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati - e che, pertanto, non richiedono la presenza fisica del gestore (impianti Ghost) – per il tramite del divieto di porre vincoli o limitazioni al loro uso continuativo, anche durante l’orario di apertura. E’ bene ricordare che già il decreto prima della conversione consentiva la vendita negli impianti di ogni bene o servizio, inclusa la somministrazione di bevande e alimenti; in sede di conversione è stata aggiunta l’obbligo del gestore in tale evenienza di verificare le condizioni di sicurezza stradale. 

Completamente innovate le disposizioni in tema di metano per autotrazione, inserito espressamente dal Legislatore all’interno della categoria merceologica dei carburanti; di conseguenza, anche alla installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione del gas metano si applicano le disposizioni in tema di liberalizzazione di attività esercitate in base ad autorizzazione, con cessazione del previgente regime di concessione. 

La differenza è la seguente: lo strumento concessorio presuppone la natura pubblica dei beni su cui esso incide, mentre il provvedimento di natura autorizzatoria interviene in una sfera di ordine squisitamente privato.

 Per maggiore chiarezza, prima l’Autorità pubblica concedeva al privato l’esercizio dell’attività economica di vendita del gas metano, considerato appartenente alla sfera pubblica; adesso tale attività rientra in seno a quella imprenditoriale privata e, pertanto, abbisogna semplicemente della autorizzazione adottata dopo la verifica compiuta dalla PA circa la sua compatibilità con la sicurezza e la incolumità della Comunità circostante. 

Prof. Fabrizio Giulimondi

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