mercoledì 2 novembre 2011

Protocollo d’intesa - Disciplina dell’orario di chiusura dei locali di pubblico spettacolo

La Giunta capitolina ha approvato con memoria del 5 agosto il Protocollo di intesa stipulato lo scorso 22 giugno fra il Comune di Roma e le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore del commercio in materia di disciplina dell’orario di chiusura dei locali di pubblico spettacolo. Tale Protocollo fornisce un mezzo di contrasto all’uso smodato delle bevande alcoliche e all’inquinamento acustico provocato dai locali notturni di più ampio respiro, di maggiore efficacia e durata nel tempo rispetto alle ordinanze n. 2 del 16 gennaio 2009 e n. 152 del 7 agosto 2009 (c.d. ordinanze «anti vetro»). Tali provvedimenti, difatti, in quanto adottati ai sensi dell’art. 54, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e del decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 e, quindi,
contingibili e urgenti, forniscono una risposta limitata nel tempo ed estremamente settoriale, ossia relativa al solo uso delle bevande alcoliche. Il Protocollo sotto riportato, invece, interviene su più aspetti di certe tipologie di attività commerciali (bar, ristoranti, pub, etc.), incoraggiando gli esercenti stessi a rispettare rigorosamente alcune regole — primariamente in tema di somministrazione di alcool e utilizzo di strumenti sonori — a fronte della possibilità loro conferita di prorogare l’orario di chiusura degli esercizi sino alle ore 5 del mattino.
Prof. Fabrizio Giulimondi
*
Pro memoria per la Giunta comunale
Premesso
- che l’attuale disciplina dell’Amministrazione Comunale sugli
orari dei locali di pubblico spettacolo è fissata con:
• memoria di Giunta Comunale del 18 aprile 2002;
• determinazioni dirigenziali del Dipartimento IV n. 317 del
24 aprile 2002, n. 596 del 24 luglio 2002 e n. 23 del 13 gennaio
2004;
• determinazioni dirigenziali del Dipartimento IV n. 549 del
24 maggio 2004, n. 659 del 25 giugno 2004, n. 732 del 13 luglio
2004, n. 1007 del 23 settembre 2004 e n. 10054 del 4 ottobre 2004;
- che sulla base di tale regolamentazione è previsto l’elenco delle
strade in cui insistono locali di pubblico spettacolo per i quali è
consentita la deroga alla chiusura alle ore 02,00 e di quelle in cui
insistono locali per cui tale deroga non è consentita;
- che la memoria della Giunta Comunale del 18 aprile 2002 prevede
già (al di fuori delle aree cittadine individuate con la successiva
determinazione dirigenziale n. 732 del 13 luglio 2004 per le
quali non è concedibile una deroga alla fascia oraria di chiusura
obbligatoria fissata fino alle ore 02,00) una fascia facoltativa massima
fino alle ore 06,00;
- che si è potuto riscontrare che una parte significativa della vita
notturna della città si svolge in strade o in zone in cui insistono locali
per i quali non è consentita la deroga alla chiusura alle ore 02,00;
- fatto salvo quanto prescritto dal Municipio Roma I «Centro
Storico» con direttiva del Presidente del Municipio n. 27 del 22
giugno 2004 che prescrive agli uffici competenti di fornire parere
negativo alle protrazioni orarie richieste dai locali di pubblico
spettacolo che insistono in alcune zone del centro storico;
- che il Sindaco ha ritenuto opportuno regolamentare la materia
tramite un protocollo con le associazioni di categoria che contemperi
le esigenze dell’imprenditoria di tale settore con quelle altrettanto
legittime della sicurezza, della tranquillità e del riposo
dei cittadini;
Verificata
l’opportunità di stabilire con esso anche le modalità con cui, grazie
alla collaborazione degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo,
costituire dei veri e propri circuiti privilegiati e di fissare le
regole per l’attribuzione del marchio di qualità «Divertimento sicuro
» attraverso una diversa e innovativa distribuzione di compiti
e assunzioni di responsabilità tra pubblico e privato;
Visti
la Legge della Regione Lazio 29-11-2006 n. 21, art. 17, ed il regolamento
attuativo 19-1-2001 n. 1, art. 3;
di quanto contenuto nell’allegato protocollo di intesa sottoscritto,
in data 22 giugno 2009, dal Sindaco di Roma, dal Presidente della
S.I.L.B. Confcommercio di Roma e dal Presidente della Confesercenti
di Roma che regolamenta la proroga dell’orario di chiusura
dei locali di pubblico spettacolo sino alle ore 05,00.
Agli uffici competenti per materia è demandata la corretta applicazione
di quanto prescritto nel protocollo di intesa.
L’Assessore alle Politiche Culturali
e della Comunicazione
Umberto Croppi
*
Protocollo d’intesa
Disciplina dell’orario di chiusura dei locali
di pubblico spettacolo
PREMESSO CHE
L’attuale disciplina dell’Amministrazione Comunale sugli orari
dei locali di pubblico spettacolo è fissata con:
- memoria di Giunta Comunale del 18 aprile 2002;
- determinazioni dirigenziali del Dipartimento IV n. 317 del 24
aprile 2002, n. 596 del 24 luglio 2002 e n. 23 del 13 gennaio 2004;
- memoria di Giunta Comunale dell’11 maggio 2004;
- determinazioni dirigenziali del Dipartimento IV n. 549 del 24
maggio 2004, n. 659 del 25 giugno 2004, n. 732 del 13 luglio 2004,
n. 1007 del 23 settembre 2004 e n. 10054 del 4 ottobre 2004;
Che, sulla base di tale regolamentazione, è previsto l’elenco delle
strade in cui insistono locali di pubblico spettacolo per i quali è
consentita la deroga alla chiusura alle ore 02,00 e di quelle in cui
insistono locali per cui tale deroga non è consentita;
Che si è potuto riscontrare che la vita notturna della città si
svolge in strade o in zone in cui insistono locali per i quali non è
consentita la deroga alla chiusura alle ore 02,00;
Che l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il S.I.L.B. Confcommercio
di Roma e la Confesercenti di Roma, ritiene di stabilire
una nuova disciplina sugli orari dei locali di pubblico spettacolo
che contemperi le esigenze dell’imprenditoria di tale settore con
quelle altrettanto legittime della sicurezza, della tranquillità e del
riposo dei cittadini;
Verificata l’opportunità di costituire, grazie alla collaborazione
degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo, dei veri e propri
circuiti privilegiati e di fissare le regole per l’attribuzione del marchio
di qualità «Divertimento sicuro» attraverso una diversa e innovativa
distribuzione di compiti e assunzioni di responsabilità
tra pubblico e privato;
Vista la Legge della Regione Lazio del 29 novembre 2006 n. 21,
art. 17;
Visto il regolamento attuativo del 19 gennaio 2009 n. 1, art. 3;
Il Comune di Roma, nella persona del Sindaco Gianni Alemanno
Il S.I.L.B. Confcommercio di Roma, nella persona del Presidente
Antonio Flamini
La Confesercenti di Roma, nella persona del Presidente
Valter Giammaria
CONCORDANO QUANTO SEGUE
L’Amministrazione Comunale si impegna a determinare la durata
massima di apertura dei locali di pubblico spettacolo, riconoscendo
la possibilità di prorogare l’orario di chiusura sino alle
ore 05,00, ove siano rispettate, da parte degli esercenti, le condizioni
appresso indicate:
1) Sussistenza di un titolo autorizzativo al pubblico spettacolo
rilasciato dal Comune di Roma integrato dalle seguenti prescrizioni
d’esercizio:
a) prevista certificazione di impatto acustico rilasciata dal X
Dipartimento;
b) impegno al rispetto dei limiti di inquinamento acustico in
essa previsti;
c) impegno a non somministrare bevande alcoliche a minori
di anni 16 come previsto dall’articolo 689 c.p. verificando i dati
anagrafici dei giovani clienti;
d) impegno a non adibire alla somministrazione di alcolici i
minori di anni 18;
2) Il titolo autorizzativo, di cui al precedente punto 1), dovrà
inoltre contenere le seguenti prescrizioni speciali:
a) attivazione di servizi di accoglienza e di instradamento
all’interno del locale e nelle immediate vicinanze dello stesso, con
la previsione di impiego di specifiche professionalità anche dipendenti
da società esterne all’esercizio (es.: addetto all’indirizza -
mento del pubblico, alla ricezione del pubblico, ai controlli per
l’accesso nel locale, alla gestione delle aree destinate ai parcheggi
interni ed esterni, all’assistenza alle fasce deboli di popolazioniportatori
di handicap, alle comunicazioni, ai varchi, ecc.);
b) impegno ad impiegare esclusivamente personale di cui al
precedente punto a) in possesso di adeguato training riferito alle
varie figure professionali;
c) promozione di messaggi di sensibilizzazione contro l’abuso
di assunzione di bevande alcoliche e contro la cultura dello sballo;
d) adozione, anche per il tramite del personale addetto ai controlli
d’accesso, di ogni utile iniziativa volta ad indirizzare i clienti
che apparissero non idonei alla guida, ad utilizzare mezzi di trasporto
pubblici per il rientro in sicurezza, provvedendo altresì alla
loro chiamata e agevolandone l’identificazione.
Al riguardo dovranno essere attivate specifiche convenzioni per
il citato servizio.
IL COMUNE DI ROMA SI IMPEGNA
1) a promuovere unitamente alla Prefettura e alla Questura forme
integrate di vigilanza pubblico-privato che consentano una reale
e fattiva collaborazione tra il personale preposto all’accoglienza
ed all’instradamento del locale, ovvero i titolari degli esercizi pubblici
e le forze dell’ordine;
2) a verificare la possibilità di promuovere percorsi formativi per
i dipendenti dei locali di pubblico spettacolo, ovvero per il personale
delle società esterne all’esercizio per la gestione delle situazioni
di rischio, mediante la predisposizione di programmi didattici
mirati di addestramento, erogati da società di training con comprovata
esperienza nel settore della formazione sulla sicurezza;
3) a studiare le condizioni per implementare il trasporto pubblico
locale attraverso ogni agevolazione utile all’accesso, al transito
e alla sosta dei vettori del trasporto pubblico locale nelle aree interessate
dalla presenza di locali di pubblico spettacolo nonché per
promuovere accordi e convenzioni con società e mezzi di trasporto
non di linea al fine di consentire un loro più ampio utilizzo;
4) a costituire un tavolo permanente di monitoraggio sulla notte
romana composto dalla amministrazione, il S.I.L.B.-Confcommercio,
la Confesercenti e altri soggetti che ne abbiano interesse;
5) a consentire un ulteriore periodo di apertura del locale di
trenta minuti, teso al deflusso ordinato della clientela. In tale periodo
è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda fuorché
dell’acqua. L’intrattenimento deve essere cessato, mentre è consentito
l’utilizzo esclusivo di musica di sottofondo a bassissimo
volume al fine di agevolare la «decompressione»;
6) a monitorare attraverso convenzione con A.R.P.A. Lazio il livello
acustico delle immissioni prodotte;
7) a condizionare le proroghe unicamente a quanto previsto
dall’accordo;
8) ad istituire e tenere aggiornato un apposito elenco delle società
esterne all’esercizio che svolgono i servizi di cui al precedente
punto 2a).
La protrazione d’orario potrà essere revocata dall’Amministra -
zione Comunale per motivi di ordine pubblico nonché per mancato
rispetto di una o più prescrizioni speciali del presente protocollo.
Il Comune, il S.I.L.B.-Confcommercio e la Confesercenti di Roma
concordano fin d’ora sulla necessità di individuare un Marchio
di Qualità sul «Divertimento Sicuro» che, rilasciato dal Comune di
Roma, potrà essere utilizzato solo dai locali che rispetteranno tali
prescrizioni.
A tal fine si individueranno strumenti idonei a consentire il
mantenimento o meno di tale marchio, che verranno concordemente
definiti in un’apposita commissione.
Il presente protocollo verrà trasmesso ai Municipi per le opportune
valutazioni.

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